LA DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA: QUANDO SERVE LA CERTIFICAZIONE DI UN ASSIEME DI COMPONENTI?
Questo articolo nasce da un caso reale, che ha catturato la nostra attenzione e ci ha permesso di sviluppare alcuni temi in generale meno noti a livello industriale, ma non per questo meno importanti o significativi.
Nello specifico, un’azienda ci ha contattato per chiedere di attivare la tipica procedura per la Marcatura CE di una macchina; arrivati a bordo macchina per il sopralluogo, però, abbiamo potuto constatare come tale macchina non avesse movimentazioni non manuali: agli operatori spettava il compito di svolgere le lavorazioni, usando la struttura stessa della macchina come supporto.
Ciò significa che, ai sensi della Direttiva Macchine, questa macchina…NON è una macchina.
Ricordiamo infatti come nelle definizioni della Direttiva Macchine, indipendentemente che si parli di macchine in senso stretto o in senso lato, c’è sempre un tratto comune: un azionamento che non sia umano o animale (qualche eccezione c’è, ma non è attinente col caso in esame).
Quindi, niente marcatura CE?
In realtà la questione è più complicata: infatti installati sulla struttura della “macchina” (Possiamo comunque usare questo termine, pur sapendo che lo si sta facendo secondo l’accezione comune, e non quella della Direttiva Macchine) si trovano installati dei componenti elettrici ed elettronici, i quali aiutano gli operatori nelle loro operazioni manuali; questa attrezzatura rientra nella Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, e con essa anche il quadro elettrico che la alimenta.
Poiché dunque si ha a che fare con prodotti rientranti nel campo di applicazione di una Direttiva europea, da qualche parte qualche marcatura CE dovrà pur esserci! Ma dove?
Aldilà del caso specifico, un simile quesito ha molto interesse pratico a nostro giudizio: individuare con precisione le Direttive applicabili, gli elementi significativi che costituiscono un assieme, gli obblighi documentali e di certificazione in capo ai singoli costruttori e a chi poi assembla il tutto, sono problemi quotidiani in un contesto come quello industriale.
Il primo passo è stato, semplicemente, analizzare nel dettaglio il campo di applicazione della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: essa si applica ai cosiddetti apparecchi, definiti all’Articolo 3 della stessa Direttiva come:
“ogni dispositivo finito […] in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni”
Poiché la struttura metallica della macchina non genera certo perturbazioni elettromagnetiche, né il suo funzionamento ne è influenzato, si evince come la macchina NON rientri nel campo di applicazione della Direttiva, e dunque NON debba essere marcata CE (Non essendoci altre Direttive di prodotto ad essa applicabili).
La questione, però, non termina qui: se infatti i diversi elementi del sistema elettrico ed elettronico sono stati acquistati da terze parti, ovviamente corredati di manuale di uso e manutenzione e di marcatura CE ai sensi della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, il quadro elettrico è stato invece realizzato da un consulente esterno all’azienda, il quale ha proceduto personalmente alla marcatura del quadro stesso; e dunque, collegando componenti al quadro elettrico generale, si forma un altro assieme, a sua volta da valutare secondo la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e dunque da ricertificare da parte dell’azienda assemblatrice?
La risposta al quesito si trova, ancora una volta, grazie ad una attenta ricerca in letteratura; nello specifico, nelle Linee guida per la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica redatte a Marzo 2018, vengono fornite le indicazioni su come trattare un caso simile a quello in analisi: al loro interno sono infatti fornite 3 condizioni che, se rispettate contemporaneamente da un assieme di prodotti singolarmente rientranti nella Direttiva in oggetto, fanno sì che l’azienda che li assembli assieme si configuri come Fabbricante di un nuovo apparecchio:
1) L’assieme deve essere reso disponibile da parte di un operatore economico come una singola unità funzionale;
2) L’assieme deve essere pensato per essere utilizzato dall’utente finale per svolgere un compito ben preciso;
3) L’assieme è o suscettibile per la generazione di disturbi elettromagnetici o vede il suo funzionamento inficiato da questi.
Essendo tutte e 3 queste condizioni rispettate nel caso in esame, di fatto l’azienda che ha assemblato questo assieme si è resa protagonista di una nuova immissione sul mercato nel ruolo di Fabbricante, e dunque ha dovuto adempiere previsti all’Articolo 7 della Direttiva.
Un aspetto, che si trova sempre nelle sopracitate Linee guida, che merita attenzione è il seguente: utilizzare componenti, ciascuno dei quali singolarmente marcato CE, NON garantisce la conformità dell’assieme nel suo complesso!
Le logiche di collegamento e i cablaggi sono aspetti fondamentali per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, e dunque, nell’ambito del processo di certificazione, sono state sviluppate ulteriori valutazioni al fine di poter garantire la piena conformità dell’assieme e, di conseguenza, la sua marcatura CE.
Ing. Giovanni De Santis